Il ricondizionamento, secondo la proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, non costituisce operazione di trattamento di rifiuti.

Il 30 novembre la Commissione Europea ha presentato la proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il Regolamento è destinato a sostituire l’attuale Direttiva.

Tra i motivi che hanno portato alla scelta di proporre una norma direttamente applicabile in ogni Stato membro dell’Unione Europea, la Commissione indica l’esigenza di arginare le disposizioni nazionali in materia di etichettatura ambientale obbligatoria (come quelle introdotte in Italia e in Francia), di criteri per individuare gli imballaggi riciclabili o riutilizzabili, le differenti modalità applicative del principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto e le limitazioni all’immissione sul mercato di alcune tipologie di packaging. Nella valutazione della Commissione queste differenze determinano incertezze legali che conducono a ridurre gli investimenti finalizzati alla ricerca di soluzioni di packaging innovative e ambientalmente sostenibili e alla concreta realizzazione di modelli di business circolari.

La proposta di Regolamento definisce i requisiti  degli imballaggi riutilizzabili. In sintesi,  il packaging deve essere concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riusato o riempito molte volte.   Gli imballaggi riutilizzabili, inoltre,  devono essere impiegati nell’ambito di un sistema organizzato che ne assicuri l’effettivo riuso.

La proposta della Commissione prevede che: «gli imballaggi riutilizzabili immessi in un processo di ricondizionamento normalmente non siano considerati rifiuti», senza operare alcuna distinzione fra il riutilizzo di una bottiglia di vetro e la preparazione per il riutilizzo di un imballaggio del circuito industriale o commerciale.