Abbiamo fatto qualche domanda a Guido Calderaro, Head of Customs & Excise Duties di BDO Italia. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza economica e finanziaria, Calderaro ha maturato una significativa esperienza nel settore, prestando servizio presso la Guardia di Finanza per oltre quindici anni e rivestendo successivamente il ruolo di Responsabile Accise, Customs Operations Italy e Customs Compliance EMEA nel Gruppo FCA.

UNA DELLE TEMATICHE PIÙ DISCUSSE DI QUESTO PERIODO È LA “PLASTIC TAX”: IN COSA CONSISTE?

La Plastic Tax, istituita dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 634 – 658, Legge 160/2019) è un’imposta sul consumo dei Manufatti Con Singolo Impiego (cosiddetti MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, di protezione, di manipolazionee di consegna di merci o prodotti alimentari.

E’ in corso di finalizzazione il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, oltre a definire le misure implementative dell’imposta e l’identificazione dei MACSI in ambito doganale, mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione Europea deve disciplinare gli obblighi dichiarativi e le modalità di rimborso. La bozza del provvedimento e del modello dichiarativo sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’imposta che sarebbe dovuta entrare in vigore entro il 1° luglio 2020 ha subito ha subito modifiche rispetto al testo originario e diversi rinvii; da ultimo con il decreto-legge “Sostegni-bis” (l’art. 9 comma 3 del DL 73/2021) che ne ha differito l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022.

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QUINDI LA PLASTIC TAX RICADE SUL CONSUMO DEI MACSI; COSA SONO NELLO SPECIFICO TALI MANUFATTI?

I MACSI sono manufatti realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e sono monouso, ossia non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più̀ trasferimenti durante il loro ciclo di vita.

Gli stessi hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, come bottiglie, buste, vaschette per alimenti, tetrapak per prodotti alimentari o contenitori per detersivi, di protezione, come pluriball, pellicole, polistirolo e film, di manipolazionee di consegna di merci o prodotti alimentari, come imballaggi in polistirolo.

Le disposizioni sui MACSI si applicano anche ai dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche, nonché ai i semilavorati, comprese le preforme, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’Agenzia delle Dogane individua a titolo non esclusivo come rientranti nell’ambito dell’imposta: i fogli, le lastre, le preforme, le bottiglie, i tappi, i contenitori, i coperchi, i sacchetti, le borse, gli imballaggi, i film, le pellicole e in ogni caso tutti gli altri manufatti polimerici, comunque sagomati o sagomabili, idonei a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari.

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LA PLASTIC TAX È UN’IMPOSTA CHE RICADE SU TUTTI O SOLO SU ALCUNI SOGGETTI?

Sono obbligati al pagamento dell’imposta per i MACSI realizzati nel territorio nazionale il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI ottenuti per suo conto in un impianto di produzione ad altri soggetti nazionali. Per i MACSI provenienti da altri Stati Membri dell’UE, invece, è soggetto al pagamento dell’imposta chi acquista i manufatti nell’esercizio di un’attività economica, o il cedente, avvalendosi di un rappresentante fiscale, se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, infine, il pagamento ricade sull’importatore.

Non si considera fabbricante chi produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l’imposta è dovuta da un altro soggetto, senza che vengano aggiunte ulteriori materie plastiche. Tale soggetto può̀ essere censito ai fini del rimborso dell’imposta previsto qualora i MACSI vengano destinati all’estero (ex art. 1, co. 642, L. 160/2019).

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QUALORA UN SOGGETTO AVESSE L’OBBLIGO DI PAGARE L’IMPOSTA, IN CHE MOMENTO SORGE L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA RELATIVA ALLA PLASTIC TAX?

L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva sul territorio nazionale e dell’introduzione nel territorio da altri Stati Membri dell’UE. L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo, che per i MACSI prodotti in Italia si verifica all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali; per i MACSI provenienti da altri Stati Membri dell’UE, all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica o all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Stati Membri dell’UE ovvero esportati dallo stesso soggetto.

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ABBIAMO VISTO CHE COS’È LA PLASTIC TAX: DI FATTO, COSA COMPORTA?

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

L’imposta deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale da trasmettere all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento), mediante utilizzo del modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi; per i MACSI provenienti da Paesi Extra UE, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine; per i MACSI provenienti da Paesi UE e ceduti a privati, i soggetti non residenti hanno l’obbligo di identificarsi in Italia per assolvere l’imposta. Il rappresentante fiscale nominato dai soggetti non residenti e non stabiliti è responsabile in solido con i medesimi per l’assolvimento dell’imposta.

La presentazione della dichiarazione trimestrale e il relativo pagamento dell’imposta non sono dovuti laddove l’importo da versare risulti inferiore o pari a 25 euro.

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ESISTONO DEI CASI PARTICOLARI IN CUI IL SOGGETTO SIA ESENTO DAL PAGARE L’IMPOSTA?

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che fornisce le linee guida sui materiali biodegradabili e biocompostabili: con questi due termini si intende la degradazione pari ad almeno il 90% delle componenti di base entro sei mesi in presenza di un ambiente ricco di anidride carbonica; inoltre, sono esclusi i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L’imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

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QUALI SONO LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA PLASTIC TAX?

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare il provvedimento, oltre a definire il contenuto della dichiarazione trimestrale e le modalità per il versamento dell’imposta, dovrebbe precisare l’identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, le modalità̀ per la tenuta della contabilità relativa all’imposta a carico dei soggetti obbligati, la determinazione, anche in via forfettaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, le modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, l’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, le modalità̀ di rimborso dell’imposta, e le modalità̀ di svolgimento delle attività di controllo e di notifica degli avvisi di pagamento. Inoltre, con provvedimento inter-direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta, oltre alle modalità̀ per l’eventuale scambio di informazioni fra le già menzionate Agenzie.

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QUALORA UN SOGGETTO NON DOVESSE RISPETTARE TALI DISPOSIZIONI, A QUALI PENALITÀ ANDREBBE INCONTRO?

Le sanzioni amministrative relative al tributo in esame prevedono: In caso di mancato pagamento dell’imposta, la sanzione dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, con un minimo di 250 euro; In caso di ritardato pagamento, la sanzione pari al 25% dell’imposta dovuta, con un minimo di 150 euro. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni previste e per le relative modalità di applicazione, la sanzione applicabile va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.500 euro.

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SENZA DUBBIO LA PLASTIC TAX PORTERÀ DEI GRANDI CAMBIAMENTI NEL SETTORE DEL RICICLAGGIO:

IN CHE MODO INFLUENZERÁ LA CATENA DI RIUSO DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI?

La Plastic Tax è destinata ad incidere profondamente nelle abitudini delle imprese e dei consumatori. In primo luogo vi sarà la tendenza a ridurre l’impatto del tributo sostituendo i prodotti colpiti dall’imposta con altri esclusi o per i quali la stessa non si rende dovuta.

Le aziende saranno invogliate a ricercare nuove soluzioni compatibili con il rispetto dell’ambiente e ciò in linea con le aspettative del legislatore. Tra le soluzioni più immediate, salve le specificità,  vi sarà la ricerca di materiale plastico riciclato da impiegare nei processi produttivi; la filiera del riciclo sarà quindi stimolata ad una crescita in termini di qualità e di disponibilità di prodotto. È certamente ipotizzabile l’ingresso di materie dall’estero la cui qualità posso immaginare che non sarà sempre adeguata.

Merita attenzione a tal riguardo l’iniziativa dei cittadini europei “ReturnthePlastics” per un sistema di vuoti a rendere di livello europeo che contribuisca al riciclaggio delle bottiglie di plastica che la Commissione Europea ha deciso di registrare; l’iniziativa si propone di incentivare le catene di supermercati che vendono bottiglie di plastica a dotarsi di apparecchi di riconsegna dei vuoti, contribuendo così al riciclaggio delle bottiglie di plastica dopo l’acquisto e l’uso da parte del consumatore; la proposta prevede poi una tassa sulla plastica per finanziare il sistema di riconsegna e il riciclaggio delle bottiglie.

Un aspetto che sta già divenendo di attualità è la ricerca di trasformare gli imballaggi monouso in soluzioni create per essere riutilizzabili, magari a seguito di un semplice ricondizionamento; anche questa soluzione va incontro agli obiettivi delineati dal legislatore italiano. È chiaro che affinchè queste soluzioni vengano riconosciute dalle autorità occorrerà che sia apprezzabile in concreto il riuso del manufatto e non si tratti, invece, una circostanza eventuale.